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REGOLE SULLA GARANZIA

COS’È LA GARANZIA LEGALE?

La garanzia legale è obbligatoria per legge, ha validità due anni dalla consegna del bene, è inderogabile e può essere fatta valere dal consumatore direttamente nei confronti del venditore, nel caso in cui il bene di consumo acquistato presenti un difetto di conformità rispetto al contratto di vendita.

Il Codice del Consumo (D.lgs. n. 206 del 6/09/05 in recepimento della Direttiva 1999/44/CE) stabilisce infatti che il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore un prodotto conforme al contratto di vendita.

Rispetto alla normativa precedente, il Codice del Consumo ha rafforzato le tutele in favore del consumatore, definito come persona fisica che agisce per scopi estranei ad un’attività imprenditoriale, commerciale, professionale o artigianale, imponendo precisi obblighi al venditore e ampliando l’ambito di applicazione e la durata della garanzia legale e i termini di denuncia del difetto.

COSA S’INTENDE PER “DIFETTO DI CONFORMITÀ”?

Per essere conforme un bene deve:

  • essere idoneo all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

  • essere idoneo all’uso voluto dal consumatore, dichiarato al venditore al momento della vendita e da questi accettato;

  • essere conforme alla descrizione fatta dal venditore o dal produttore e possedere le qualità pubblicizzate e descritte sull’etichettatura;

  • possedere le qualità mostrate al consumatore dal venditore attraverso un campione o un modello.

In caso di installazione del bene da parte del venditore

Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene, quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.

La garanzia legale copre i difetti esistenti al momento della consegna, vale a dire i difetti originari del prodotto che si manifestano nell’arco dei 24 mesi, con esclu-sione, quindi, dei difetti sopravvenuti (ad es. dovuti all’uso, a mancata o cattiva manutenzione, a sostituzione di pezzi di ricambio non originali ecc.).

I DIRITTI DEL CONSUMATORE

In caso di difetto di conformità il consumatore può pretendere dal venditore che il bene sia sostituito o riparato, a sua scelta, senza spese aggiuntive ed entro un congruo termine.

Quando la riparazione o la sostituzione sono oggettivamente impossibili o eccessivamente onerose, o la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha recato notevoli inconvenienti per il consumatore, si può richiedere la risoluzione del contratto (con restituzione contestuale del prezzo pagato e del bene acquistato) o la riduzione del prezzo.

La garanzia legale non è valida nel caso in cui sia stato il consumatore a causare il danno, oppure se il consumatore conosceva o poteva conoscere il difetto al momento dell’acquisto, oppure ancora se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore (es. per confezionare un abito su misura il consumatore fornisce le misure e la stoffa).

TERMINI E CONDIZIONI

La garanzia legale dura due anni, mentre il termine per la denuncia del difetto è di due mesi dalla sua scoperta, per un totale di ventisei mesi dalla consegna del bene (24 mesi per la rilevazione del difetto + 2 mesi per la denuncia).

Se la riparazione del bene avviene durante la validità della garanzia legale, per il pezzo sostituito non decorre un nuovo periodo di garanzia, che quindi terminerà allo scadere dei ventisei mesi dall’acquisto.

Se invece la riparazione avviene oltre il termine della garanzia legale, per il pezzo sostituito inizierà a decorrere una nuova garanzia, della durata di 2 anni a decorrere dalla data d’installazione o di consegna.

Se il difetto di conformità si manifesta entro sei mesi dalla consegna, si presume che tale difetto fosse presente già al momento dell’acquisto.

Se, invece, il difetto di conformità si manifesta oltre i sei mesi ma entro i due anni dalla consegna, il consumatore dovrà dimostrare che il danno è collegato a un vizio esistente al momento della consegna.

APPLICAZIONE DELLA GARANZIA LEGALE

La garanzia legale si applica a tutti i contratti di vendita di beni mobili di consumo (es. elettrodomestici, auto, abbigliamento, mobili, pc, telefoni, condizionatori, etc.).

La legge estende questa tutela anche ai contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre, ai contratti di permuta; ai contratti di somministrazione (es. la fornitura periodica di bottiglie d’acqua); ai contratti di appalto (es. la realizzazione di un mobile su misura per la propria abitazione); ai contratti d’opera (ad esempio l’affidamento ad un sarto della creazione di un vestito).

La garanzia legale si applica anche ai contratti di vendita di beni in saldo e di beni usati. La garanzia legale per i beni usati non può però essere inferiore ad un anno e viene esclusa in caso di difetti dovuti all’uso.

ESCLUSIONI

Sono esclusi tutti i contratti di locazione; comodato d’uso; donazione; i contratti di leasing finanziario; quelli per beni immobili e per beni oggetto di vendita forzata o di vendita da parte delle Autorità Giudiziarie; i contratti per la fornitura di energia elettrica e i contratti per la fornitura di acqua e gas, salvo quelli consegnati in una quantità determinata, ad esempio in bottiglie o bombole (in tal caso si qualifica come contratto di somministrazione).

GRATUITÀ DELLA GARANZIA LEGALE

La Garanzia legale è sempre gratuita, qualunque sia il rimedio scelto. Il venditore non può addebitare alcuna spesa al consumatore, né per materiali, né di spedizione o manodopera.

Il venditore è inoltre tenuto a dare seguito alla denuncia del difetto di conformità in modo tempestivo, che è da valutarsi, in ogni caso, in base alla natura e all’uso del bene.

DOCUMENTAZIONE

È molto importante conservare per almeno ventisei mesi gli scontrini fiscali (meglio ancora una fotocopia per evitare la cancellazione del testo sulla carta chimica) o le fatture intestate ad una persona fisica. Ricorda che come prova d’acquisto, è valido anche il tagliando dell’assegno, oltre che la cedola della carta di credito, lo scontrino del bancomat o la stessa confezione.

È inoltre essenziale che la prova di acquisito rechi la data e, possibilmente, anche la descrizione del bene comprato.

In mancanza di almeno uno di questi documenti, è valida anche la testimonianza.

LA GARANZIA LEGALE SI APPLICA PER I PROFESSIONISTI/TITOLARI DI PARTITA IVA?

No, la tutela della garanzia legale è riservata esclusivamente ai consumatori, cioè le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e si applica solo ai contratti tra consumatore e venditore.

In tutti gli altri casi, e cioè nei contratti tra privati o tra società, associazioni o professionisti con partita iva, si applica il Codice Civile (artt.1490 e ss.).

DIFFERENZA CON LA GARANZIA COMMERCIALE

La garanzia commerciale (o convenzionale) di solito viene offerta dal produttore. Si aggiunge a quella legale, ma non la sostituisce, non pregiudica quindi la garanzia legale che spetta sempre al consumatore.

È facoltativa, ma una volta offerta diviene vincolante per chi la propone, secondo le modalità indicate.

È libera nella durata, nell’oggetto e nell’estensione territoriale.

La garanzia convenzionale non può in nessun caso limitare i diritti del consumatore ma può esclusivamente ampliarli (ad esempio, prevedendo riparazioni in tutto o in parte gratuite per una durata più ampia dei due anni, ovvero prevedere servizi accessori o ulteriori vantaggi per il consumatore in caso di difetti, come la consegna di un’auto sostitutiva durante il tempo necessario per la riparazione).

COME ESERCITARE I TUOI DIRITTI?

Il venditore è l’unico soggetto responsabile nei confronti del consumatore, a pre- scindere dal fatto che il difetto dipenda da un altro soggetto della catena distributiva (ad esempio il produttore). È il venditore a dover rispondere direttamente e personalmente alle richieste del consumatore, facendosi carico di ogni eventuale onere. Il venditore potrà poi rivalersi a sua volta sul responsabile del difetto di conformità.

Quindi sappi che:

  • sono illegittime le richieste del venditore di rivolgersi direttamente al centro di assistenza o alla casa produttrice del prodotto;

  • sono illegittime le clausole contrattuali che escludono o limitano i diritti del consumatore, anche qualora vi sia un espresso consenso di quest’ultimo indicato nel contratto di vendita.

CHE FARE SE IL VENDITORE NEGA IL TUO DIRITTO?

Purtroppo può succedere che i venditori rifiutino di garantire assistenza al cliente.

Quindi ecco cosa fare:

DENUNCIA DEL DIFETTO DI CONFORMITÀ

Il consumatore deve denunciare al venditore il difetto di conformità il prima possibile e comunque entro due mesi dalla scoperta. Il consumatore può formulare direttamente la denuncia, formalizzandola sempre per iscritto mediante lettera raccomandata A/R o per email o via fax, oppure può rivolgersi alla Camera di Commercio più vicina o all’ADOC al fine di ricevere assistenza e consulenza nella elaborazione della denuncia.

COMPOSIZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Qualora la denuncia fatta al venditore non abbia esito positivo, il consumatore può scegliere di attivare procedure di composizione extragiudiziale delle controversie tramite le Camere di Commercio o l’ADOC oppure presentare domanda di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 presso un organismo di mediazione, pubblico o privato iscritto nell’apposito Registro presso il Ministero della Giustizia.

COMPOSIZIONE GIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il consumatore, in caso di esito negativo della denuncia, ha in ogni caso diritto di agire direttamente in giudizio nei confronti del venditore, ed in particolare nell’ipotesi di mancata adesione del venditore alla mediazione o di richiesta di risoluzione del contratto

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